IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea; Viste le direttive emanate dal Consiglio delle Comunita' europee n. 75/442 del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, n. 76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi; Considerato che in data 8 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici, delle finanze, per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Principi generali Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonche' l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attivita' di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita' e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicita' ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia. Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.